Comunicato regionale 29 giugno 2006, n. 93

Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

Ai fini di una maggiore facilità di lettura delle determinazioni assunte con l’approvazione delle «Modalità applicative del Titolo V - Bonifica di Siti Contaminati - della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia Ambientale», si riportano nel presente Bollettino, le «NOTE» esplicative, all’allegato alla deliberazione di Giunta, a commento e a maggiore chiarezza e dettaglio dei capoversi dei paragrafi del testo.

NOTE
Paragrafo 1 (Comunicazione del responsabile dell’inquinamento)
Nota al 1º capoverso
Il comma 2 dell’art. 304 (azione di prevenzione) è ripreso al comma 1 dell’art. 242 (procedure operative ed amministrative).
Nota al 4º capoverso
Per Unità Organizzativa si intende l’U.O. Attività Estrattive e di Bonifica della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente.
Nota al 5º capoverso
Vedi art. 249 (aree contaminate di ridotte dimensioni) e il relativo allegato 4 (criteri generali per l’applicazione di procedure semplificate) del d.lgs. 152/2006.
Nota al 7º capoverso
Vedi art. 242, comma 2.
Paragrafo 2 (Documentazione progettuale)
Nota al 3º capoverso
Le schede anagrafiche, allegate alla presente circolare (allegati A4 - A5 - A6) devono essere compilate e firmate dal progettista incaricato alla redazione dei documenti progettuali (piano della caratterizzazione, documento di analisi di rischio, progetto di bonifica).
Nota al 6º capoverso
• Vedi art. 242, comma 5.
• è opportuno che il Comune a seconda delle caratteristiche e della durata del monitoraggio, inserisca nel proprio strumento urbanistico i vincoli imposti dall’attività di monitoraggio, al fine di salvaguardare i presidi posti per l’azione di controllo da eventuali modificazioni dell’utilizzo del suolo, che possono verificarsi in particolare in caso di cessione dell’area ad altro soggetto, ovvero la sua trasformazione (es. riqualificazione e/o riconversione, nuova edificazione, ecc.).
Paragrafo 4 (Documentazione tecnico-amministrativa e modalità della corrispondenza)
Nota al 1º capoverso
Alla Regione non dovrà più essere trasmessa ulteriore documentazione, quale: verbali di sopralluogo, referti analitici sia di parte che del laboratorio pubblico, comunicazioni di incontri tecnici tra le parti, di sopralluoghi, di date per l’effettuazioni di carotaggi e campionamenti e ogni quant’altro documento non richiesto dalla presente circolare, se non espressamente richiesto dalla Regione, anche attraverso ulteriori circolari o atti normativi.
In caso di trasmissione di documenti progettuali integrativi, il soggetto che provvede alla trasmissione dovrà indicare chiaramente che si tratta di «Integrazione al documento.....». Non dovranno essere altresì trasmessi alla Regione i documenti progettuali rivisti dal progettista a seguito delle prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi.
Nota al 3º capoverso
Entrati nel sito, posizionare il puntatore su «Tematiche», quindi su «Bonifiche».
Nota al 5º capoverso
• La scheda A7 viene compilata dal Comune nel rispetto dei contenuti dell’elaborato progettuale presentato, in particolare il Comune deve verificare la correttezza dei dati, eventualmente con il supporto degli Enti di controllo per gli aspetti geomorfologici, idrogeologici e il livello di inquinamento delle matrici ambientali, ecc.
• Nel caso il Comune fosse impossibilitato a partecipare alla Conferenza di Servizi la scheda di cui all’allegato A7 è trasmessa dal Comune prima della data della conferenza di servizi.
Paragrafo 5 (Conferenza di Servizi)
Nota al 2º capoverso
Il parere può essere presentato anche congiuntamente tra Provincia e ARPA.
Paragrafo 6 (Comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni)
Nota al 1º capoverso
Vedi art. 244 (ordinanze) del d.lgs 152/2006.
Paragrafo 7 (Comunicazione da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione)
Nota al 1º capoverso
Vedi art. 245 (obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione) del d.lgs. 152/2006.
Nota al 4º capoverso
Vedi artt. 244 e 245.
Paragrafo 8 (Accordi di programma)
Nota al 1º capoverso
• Vedi art. 246 (accordi di programma) del d.lgs. 152/2006.
• Vedi l.r. 14 marzo 2003, n. 2. (Programmazione negoziata regionale).
Paragrafo 9 (Censimento e Anagrafe dei siti da bonificare)
Nota al 1º capoverso
Vedi art. 251 (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare) del d.lgs. 152/2006.
Paragrafo 10 (Fase di prima applicazione)
Nota al 1º capoverso, lettera a.
Piano della caratterizzazione, progetto preliminare, progetto di bonifica (indicare se di bonifica o di bonifica con misure di sicurezza o di messa in sicurezza permanente) nonché l’indicazione della certificazione di avvenuta bonifica con riferimento al d.m. 25 ottobre 1999, n. 471.
Nota al 7º capoverso
La relazione tecnica di cui al comma 4 dell’art. 265, deve essere corredata dal documento dell’analisi di rischio.